TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI
ART. 124

Deposito di materiali sulle impalcature

In vigore2 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

Cosa si rischia

Art. 160 c. 1 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.