TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE V - PONTEGGI FISSI
ART. 135

Marchio del fabbricante

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.