TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
ART. 139

Ponti su cavalletti

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’ Allegato XVIII .

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.