TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 20

Obblighi dei lavoratori

In vigore3 commi10 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
2.
I lavoratori devono in particolare:
  1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Cosa si rischia

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera b) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera c) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera d) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera e) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera f) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera g) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera h) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera i) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Art. 60 c. 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euroPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

  2. Lettera introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Richiamato da

  • Art. 4 c. 2 — Computo dei lavoratori
  • Art. 14 c. 1 — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Art. 14 c. 16 — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Art. 34 c. 1-bis — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Art. 59 c. 1 — Sanzioni per i lavoratori
  • Art. 60 c. 2 — Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per
  • Art. 70 c. 4 — Requisiti di sicurezza
  • Art. 78 c. 1 — Obblighi dei lavoratori
  • Art. 78 c. 2 — Obblighi dei lavoratori
  • Art. 301 c. 1 — Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.