TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2844;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.