TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ART. 31

Servizio di prevenzione e protezione

In vigore8 commi4 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Salvo quanto previsto dall’ articolo 34 , il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.86
2.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’ articolo 32 , devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo.
5.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 33487(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 , 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 23088(N), e successive modificazioni;
7.
Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Come è cambiato

  1. Commento personale: dal 12 marzo 2021 la norma UNI ISO 45001:2018 (poi UNI ISO 45001:2023), a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  2. Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

  3. Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” pubblicato sul S.O. n. 38 alla G.U. n.161 del 14/07/2015, entrato in vigore il 29/07/2015;

  4. Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,” pubblicato sul S.O. n. 29 alla G.U. n.201 del 12/08/2020, entrato in vigore il 27/08/2020; TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Richiamato da

  • Art. 29 c. 5 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Art. 29 c. 7 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Art. 34 c. 1 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Art. 55 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Art. 253 c. 4 — Controllo dell’esposizione

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.