Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Testo dell'articolo
- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII . Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva 165, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII ;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’ articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27 , dell’attestazione di qualificazione SOA;166
- trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’ articolo 99 , il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis)167.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il responsabile dei lavori sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 9, lettera a) — il responsabile dei lavori sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 7, lettera c) — il responsabile dei lavori sono puniti ricavato dal testo
Come è cambiato
Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
Comma inserito dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/03/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n.52 del 02/03/2024 - S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 - S.O. n. 19);
Comma modificato dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/03/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n.52 del 02/03/2024 - S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 - S.O. n. 19);
Comma così modificato dall’art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 n. 35/2012 - DURC e autocertificazione • Circolare INL n. 4/2024 del 23/09/2024 - Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.
Richiamato da
- Art. 91 c. 1 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 c. 2 — Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Art. 99 c. 1 — Notifica preliminare
- Art. 157 c. 1 — Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.