TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO IV - SANZIONI
ART. 286

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’ articolo 273 , comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro. Richiami al Titolo X: - Art. 266 , co. 1 - Art. 267 , co. 1 - Art. 271 , co. 2 n. 81 PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

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