TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 19

Obblighi del preposto

In vigore1 comma7 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 , i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;54
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  8. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo.

Cosa si rischia

Art. 56 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera a) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera c) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera e) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera f) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera b) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera d) ricavato dal testo

Art. 56 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera g) ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.