TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 24
Obblighi degli installatori
Testo dell'articolo
1.
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Richiamato da
- Art. 57 c. 3 — Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.