TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
ART. 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In vigore8 commi1 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma.
2.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo.
4.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 119, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
  1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8.
Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come è cambiato

  1. Commento personale: è stata eliminata la frase “di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” perché è una ripetizione. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 • PRECISAZIONI ALL’INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori • INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 - Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori • INTERPELLO N. 4/2023 del 26/06/2023 - Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 • INTERPELLO N. 5/2024 del 24/10/2024 - Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Richiamato da

  • Art. 26 c. 1 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Art. 48 c. 1 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.