TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 22

Obblighi dei progettisti

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Richiamato da

  • Art. 57 c. 1 — Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.