TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. 39

Svolgimento dell’attività di medico competente

In vigore6 commi2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2.
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
  1. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  2. libero professionista;
  3. dipendente del datore di lavoro.
3.
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4.
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5.
Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6.
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Come è cambiato

  1. Con decreto 4 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento. Il Ministero del lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

  2. Comma introdotto dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025). TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 • INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014 - Conflitto di interessi delle ASL nell’attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente • INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014 - Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.lgs. n. 81.2008 • INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 - Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni • INTERPELLO N. 1/2023 del 01/02/2023 - Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.