TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
ART. 45
Primo soccorso
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3.
Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.116
3-bis.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi
Cosa si rischia
Art. 55 c. 5
Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1 ricavato dal testo
Come è cambiato
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 pubblicata nella G.U. 30/12/2023, n.303; TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e delle mansioni.117
Richiamato da
- Art. 34 c. 2-bis — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Art. 36 c. 1 — Informazione ai lavoratori
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.